Inail, la newsletter di maggio

venerdì 22 maggio 2020

INAIL NEWS

LA NEWSLETTER DELLA DIREZIONE TERRITORIALE INAIL PALERMO-TRAPANI  

 

 

Tutela infortunistica nei casi accertati di infezione da Covid-19 in occasione di lavoro, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, art. 42 co. 2, convertito dalla l. 24 aprile 2020, n. 27: chiarimenti

La circolare n. 22 del 20 maggio 2020, ad integrazione e precisazione delle prime indicazioni fornite con la circolare n. 13 del 3 aprile 2020, ribadisce che l’Inail, ai sensi dell’art. 42, c. 2 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n.27, fornisce tutela infortunistica ai lavoratori che hanno contratto l’infezione SARS-Cov-2 in occasione di lavoro, secondo il consolidato principio giuridico che equipara  la causa virulenta alla causa violenta propria dell’infortunio.

L’indennità per inabilità temporanea assoluta copre anche il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria – sempre che il contagio sia riconducibile all’attività lavorativa - con la conseguente astensione dal lavoro.

Gli oneri degli eventi infortunistici del contagio non incidono sull’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico, ma sono posti a carico della gestione assicurativa, a tariffa immutata, e quindi non comportano maggiori oneri per le imprese.

Con la circolare vengono inoltre meglio precisati i criteri e la metodologia su cui l’Istituto si basa per ammettere a tutela i casi di contagio da nuovo coronavirus avvenuti in occasione di lavoro e vengono altresì chiarite le condizioni per l’eventuale l’avvio dell’azione di regresso, precisando a tal fine che in assenza di una comprovata violazione delle misure di contenimento del rischio di contagio indicate dai provvedimenti governativi e regionali, sarebbe molto arduo ipotizzare e dimostrare la colpa del datore di lavoro.

Nella circolare, infine, viene chiarito che il riconoscimento dell’origine professionale del contagio non ha alcuna correlazione con i profili di responsabilità civile e penale del datore di lavoro nel contagio medesimo,  che è ipotizzabile solo in caso di violazione della legge o di obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche, che nel caso dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 si possono rinvenire nei protocolli e nelle linee guida governativi e regionali di cui all’articolo 1, comma 14 del d.l. 16 maggio 2020, n.33.

 

 

Prestazione una tantum per i malati di mesotelioma non professionale: importi anni 2015-2020 e sospensione termini per Covid-19

La circolare Inail n. 20 del 13 maggio 2020 fornisce le istruzioni per richiedere la prestazione del Fondo vittime dell’amianto in favore dei malati di mesotelioma non professionale o dei loro eredi che, per l’anno 2020, è stata incrementata da euro 5.600,00 a euro 10.000,00.

È, inoltre, consentito ai soggetti che hanno beneficiato della prestazione una tantum pari a euro 5.600 nel periodo 2015-2019,  di ottenere l’integrazione fino alla concorrenza dell’importo di euro 10.000.
L'incremento della prestazione riguarda quindi tutti gli eventi accertati a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Per accedere alla prestazione, il malato deve inoltrare, entro 120 giorni dalla data di accertamento della malattia (termine ordinatorio), tramite raccomandata A/R o tramite pec, alla sede territoriale competente per domicilio, apposita istanza, avvalendosi del modulo Mod. 190, allegato alla circolare, unitamente alla documentazione sanitaria che attesta che il soggetto è affetto da mesotelioma, con l’indicazione dell’epoca della prima diagnosi.

Gli eredi, sempre per eventi accertati a decorrere dal 1° gennaio 2015, devono presentare l’istanza, corredata di idonea documentazione, a pena di decadenza entro 120 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge (1° marzo 2020), utilizzando il modulo Mod. 190 E, allegato alla circolare. Per i decessi avvenuti dopo tale data, le domande devono essere presentate entro 120 giorni dalla data della morte. 

Calcolo dei premi assicurativi per l’anno 2020

Con la circolare n. 18 del 6 maggio 2020 si forniscono le necessarie istruzioni per il calcolo dei premi assicurativi sulla base dei limiti di retribuzione imponibile giornaliera per l’anno 2020.

Le indicazioni riguardano i premi ordinari e i premi speciali unitari

Covid-19: sospensione dei premi assicurativi

La circolare n. 21 del 18 maggio 2020 fornisce istruzioni operative, anche ad integrazione di quelle già pubblicate con la circolare 27 marzo 2020 n. 11, in merito alla sospensione dei versamenti dei premi assicurativi e in linea con le modifiche operate dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020, di conversione del decreto “Cura Italia”.

La circolare riepiloga i soggetti che possono usufruire della sospensione dei premi per i mesi di aprile e maggio 2020, in presenza di una riduzione del fatturato (del 33 per cento o del 50 per cento, a seconda che nel 2019 abbiano avuto ricavi o compensi fino a 50 milioni oppure oltre tale limite), rispetto ai mesi di marzo e aprile del periodo d’imposta precedente.

 

 

 

Servizi all'utenza: esclusiva la gestione telematica. Contatti Sedi Inail

Per esigenze correlate al contenimento della diffusione del COVID-19 (Coronavirus), si comunica che, presso le sedi della DT Inail Palermo-Trapani,  il ricevimento dell’utenza è sospeso, fatta eccezione per le attività dei Centri medico legali attivi per lo svolgimento delle attività non rinviabili e necessitate dalle esigenze terapeutiche degli infortunati/tecnopatici

Le richieste di informazioni e/o di servizi sono gestite esclusivamente mediante il canale di accesso telematico “Inail Risponde” nella sezione “Supporto” della home page del portale Inail, barra blu in alto a destra.

Tutte le richieste e\o la documentazione potranno essere trasmesse o utilizzando i servizi on line sul sito www.inail.it, ovvero via email agli indirizzi Palermo@inail.it;palermotitone@inail.it; trapani@inail.it; mazara@inail.it.

 

Riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione: pubblicato il modello di domanda per il 2021

E’ stato pubblicato, unitamente alle istruzioni operative del 13 maggio 2020, il modulo di domanda per la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione per l’anno 2021, relativo agli interventi migliorativi adottati dalle aziende nel corso del 2020.

Nel nuovo modello, gli interventi per i quali è possibile richiedere la riduzione sono riorganizzati nelle seguenti categorie: prevenzione degli infortuni mortali (non stradali); prevenzione del rischio stradale; prevenzione delle malattie professionali; formazione, addestramento e informazione; misure organizzative per la gestione della salute e sicurezza; gestione delle emergenze e dpi.
 
Rispetto al modello dell’anno scorso, sono semplificate le modalità di attribuzione dei punteggi differenziati in funzione dell’ampiezza dell’ambito dell’intervento o del diverso riferimento tariffario, introdotti nuovi interventi volti a intercettare le situazioni di pericolo che possono determinare infortuni gravi anche con esito mortale ed eliminati altri di minore efficacia prevenzionale.
 
Il nuovo modello inoltre non prevede più le differenziazioni degli interventi sulla base dei parametri trasversale/settoriale e generale/non generale. Per il 2021 viene meno, quindi, salvo che per la categoria delle misure organizzative per la gestione della salute e sicurezza, la condizione per la quale determinati interventi (generali) devono essere attuati su tutte le Posizioni assicurative territoriali (Pat) dell’azienda.
 
Infine, viene riconosciuta a un maggior numero di casi l’estensione a più anni dell’arco di validità di interventi particolarmente significativi, purché risulti evidenza del mantenimento e della continuità di attuazione degli stessi nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda.

 


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