Superbonus, tutti i dettagli

martedì 28 luglio 2020

 MISURE SULL’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI, PREVISTE DAGLI ARTICOLI

119-121 DEL DECRETO-LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34 (DL RILANCIO)

 

Il Decreto Rilancio, nell’ambito delle misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, ha incrementato al 110 per cento l'aliquota di detrazione spettante per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di misure antisismiche, di installazione di impianti fotovoltaici, nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (cd. Superbonus).

Soggetti beneficiari: i condomìni;  le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni; gli Istituti autonomi case popolari - IACP; le cooperative di abitazione a proprietà indivisa; Onlus e associazioni di volontariato; le associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi. Si precisa che i soggetti Ires (e in generale i titolari di reddito d’impresa o professionale) rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati sulle parti comuni in edifici condominiali.

 

Le persone fisiche possono usufruire del 110% in materia di risparmio energetico sul numero massimo di due unità immobiliari oltre che su eventuali parti comuni dell'edificio.

 

Il Superbonus non spetta per interventi effettuati su unità immobiliari residenziali appartenenti alle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli).

 

Interventi ammessi. Il Superbonus spetta, a determinate condizioni, per le spese sostenute per interventi (cd. “trainanti”), effettuati su parti comuni di edifici, su unità immobiliari funzionalmente indipendenti e che dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno, situate all'interno di edifici plurifamiliari, nonché su edifici unifamiliari:

·       di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo o dell'unità immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno. La spesa massima è di 50.000 euro per unità immobiliare singola o autonoma se all'interno di fabbricati plurifamiliari; di 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità per edifici composti da due a otto unità immobiliari; di 30.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari per edifici con oltre otto unità immobiliari.

 

·       di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria particolarmente performanti (a condensazione, a pompa di calore). La spesa massima è 20.000 euro per ogni unità immobiliare se l'edificio è composto fino a 8 unità immobiliari oppure 15.000 per ogni unità immobiliare per edifici con più di otto unità. La spesa massima è di 30.000 euro per interventi simili ai precedenti ma effettuati su edifici unifamiliari o su unità immobiliari poste all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti con accesso autonomo.

 

·        antisismici: la detrazione già prevista dal Sismabonus è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

 

Qualora, congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti, siano eseguiti ulteriori specifici interventi finalizzati alla riduzione del fabbisogno energetico dell’edificio (installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica, nonché di sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti), anche le spese per la realizzazione di questi ultimi beneficiano dell’aliquota più elevata del 110 per cento (cd. interventi “trainati”).

 

Gli interventi devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta. Il miglioramento energetico è dimostrato dall'attestato di prestazione energetica (A.P.E.), ante e post intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

 

 

Adempimenti per accedere all'opzione per la cessione o per lo sconto di  cui all'articolo 121

 

Il contribuente deve ottenere:

 

- il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, nonché dai responsabili dei centri di assistenza fiscale (CAF);

 

- una attestazione o asseverazione da parte dei tecnici abilitati al rilascio delle certificazioni energetiche o da parte dei professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico per gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico in relazione agli interventi di efficienza energetica e a quelli antisismici, che certifichi non solo il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali, ma anche la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. I professionisti che intendono rilasciare attestazioni o asseverazioni, inoltre, sono tenuti a stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile.

 

 

Alternativa tra detrazione, cessione e sconto

La detrazione è riconosciuta, quindi, nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo, entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.  Il Dl Rilancio (art.121) ha anche introdotto la possibilità per i contribuenti di scegliere, in alternativa alla fruizione diretta della detrazione prevista, di ottenere uno sconto dai fornitori dei beni o servizi (cd. sconto in fattura, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso) o di cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante (con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari). Questa possibilità riguarda le spese sostenute nel 2020 e nel 2021 per gli interventi ai quali si applica il Superbonus ma anche per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (cd. bonus facciate) e per l’installazione di impianti solari fotovoltaici e di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici e prevede la possibilità di successive cessioni da parte del cessionario. 

 

Le modalità di esercizio dell’opzione, da effettuarsi esclusivamente in via telematica, saranno definite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

 

Si rende noto che è disponibile, nell'Area tematica dell’Agenzia delle Entrate dedicata al Superbonus,  la guida che spiega attraverso una ricca carrellata di casi pratici, tutto quello che c’è da sapere sull’agevolazione introdotta dal Dl Rilancio.

 

Sonia Ferrara

 

AREA ECONOMIA E IMPRESA

 

Per info contattare la delegazione di territorio/l’ufficio UniKo

 

28/07/2020


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