Il Decreto Legge n. 18/2020 di contrasto all’emergenza Coronavirus Covid-19, cosiddetto Decreto “Cura Italia”, ha previsto un premio di 100 euro in busta paga ai lavoratori dipendenti che hanno svolto la propria attività lavorativa in azienda durante il mese di marzo 2020.
Il bonus erogabile fino ad un massimo di 100 euro netti è esentasse e potrà essere corrisposto dal datore di lavoro a partire dalla busta paga di aprile 2020.
Il bonus va rapportato al numero di giorni di lavoro effettivamente svolti all’interno della sede di lavoro nel mese di marzo 2020 e spetta esclusivamente ai lavoratori dipendenti pubblici e privati con un reddito complessivo non superiore a 40 mila euro.
L’articolo 63 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 recita testualmente che: “i lavoratori che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese”.
Il successivo comma secondo dispone che: “I sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 riconoscono, in via automatica, l’incentivo di cui al comma 1 a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno”.
L’agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 18/E del 9 aprile 2020, al fine di consentire la corretta applicazione del bonus, ha fornito diversi chiarimenti in merito a quanto previsto dall’articolo 63 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 con particolare riferimento alle “Misure specifiche a sostegno dei lavoratori” contenute al punto 4 della circolare n. 8/E del 3 aprile 2020.
La norma prevede che il premio di 100 euro deve essere rapportato “al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese” di marzo.
Va precisato che il premio non spetta per i giorni in cui il lavoratore non ha svolto la propria attività lavorativa presso la sede di lavoro, in quanto ha espletato l’attività lavorativa in telelavoro o in smart working, ovvero è stato assente per qualsiasi altro motivo (ferie, malattia, permessi retribuiti o non retribuiti, congedi, ecc.).
1. CRITERI DI CALCOLO
Ai fini della determinazione dell’importo del bonus spettante, per esigenze di semplificazione negli interventi di adeguamento software dei sistemi gestionali, la risoluzione n. 18/E stabilisce che, in alternativa al criterio indicato dalla Circolare n. 8/E del 2020 e basato sul rapporto tra ore ordinarie lavorate e ore ordinarie lavorabili, può essere utilizzato anche il rapporto tra i giorni di presenza in sede (indipendentemente dal numero di ore prestate) effettivamente lavorati nel mese di marzo e quelli
lavorabili come previsto dal contratto collettivo, ovvero individuale qualora stipulato in deroga allo stesso.
Pertanto, il bonus erogabile al lavoratore è dato dall’importo di 100 euro moltiplicato per il suddetto rapporto.
1.1 Part-time verticale
In caso di lavoratore con contratto di lavoro in regime di part-time verticale rilevano le giornate di lavoro stabilite dal contratto individuale intercorrente tra l’azienda e il dipendente.
La cifra di 100 euro è garantita a coloro che lavorano l’intero periodo previsto dal contratto, anche se si tratta di una prestazione che non occupa tutto il mese.
1.2 Part-time orizzontale
In caso di lavoratore con contratto di lavoro in regime di part-time orizzontale, i 100 euro spettano per intero anche a coloro che hanno reso la prestazione, in presenza, per tutti i giorni previsti dal contratto di lavoro.
Si precisa che i lavoratori che intrattengono più rapporti di lavoro part time con diversi datori di lavoro riceveranno il premio solo da uno di essi e, a tal fine il lavoratore ha la facoltà, precisa l’Agenzia, di scegliere il datore di lavoro che deve pagarlo.
Al fine di consentire una migliore comprensione della misura di sostegno prevista nei confronti dei lavoratori si riportano di seguito alcuni esempi utili ai fini dell’applicazione della norma in esame:
a) Esempio 1 contratto full time
Un lavoratore, per effetto del suo contratto, lavora dal lunedì al venerdì, quindi, per il mese di marzo avrebbe dovuto lavorare 22 giorni (“giorni lavorabili”).
Supponiamo che il lavoratore abbia goduto di 9 giorni di ferie dal 9 al 13 marzo e dal 16 al 19 marzo, mentre nei giorni 30 e 31 marzo abbia lavorato in smart working.
Ai fini del calcolo del premio spettante si dovrà, pertanto, tener conto che il soggetto ha lavorato presso la propria sede di lavoro 11 giorni sui 22 previsti. Al lavoratore spetteranno, pertanto, 11/22 di 100, vale a dire euro 50.
b) Esempio 2 contratto di part time orizzontale
Un lavoratore, per effetto del suo contratto, lavora dal lunedì al venerdì.
In tale ipotesi, ancorché per un numero di ore inferiore all’orario di lavoro ordinario, per il mese di marzo i giorni lavorabili sono 22.
Supponiamo che il lavoratore abbia lavorato presso la propria sede di lavoro per metà del periodo previsto (11 giorni), allo stesso spetterà l’importo di euro 50.
c) Esempio 3 contratto di part time verticale
Un lavoratore, per effetto del suo contratto, lavora dal lunedì al giovedì, quindi, per il mese di marzo i giorni lavorabili sono 18 giorni.
Supponiamo che il lavoratore abbia lavorato presso la propria sede di lavoro per tutto il periodo previsto (18 giorni), allo stesso spetterà il premio di 100 euro.
d) Esempio 4: due contratti di part time orizzontale
Un lavoratore, per effetto di un contratto, lavora dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 12 e per effetto di un altro contratto lavora negli stessi giorni dalle 15 alle 18.
Quindi per il mese di marzo i giorni lavorabili sono 22.
Supponiamo che il lavoratore abbia lavorato presso la sede di lavoro di mattina, per tutto il periodo previsto e di pomeriggio solo 15 giorni su 22.
Allo stesso spetterà l’importo di 100 euro in quanto il lavoratore ha svolto la propria attività lavorativa in presenza per tutto il periodo di marzo almeno su un contratto.
Il bonus sarà erogato dal sostituto individuato dal lavoratore.
e) Esempio 5: due contratti di part time verticale
Un lavoratore, per effetto di un contratto, lavora da lunedì al mercoledì, e per effetto di un altro contratto lavora giovedì e venerdì.
Quindi per il mese di marzo i giorni lavorabili sono 22, così ripartiti: 14 presso il primo datore di lavoro e 8 presso il secondo.
Supponiamo che il lavoratore abbia lavorato presso la prima sede di lavoro per tutto il periodo previsto (14 giorni) e presso l’altra sede solo 4 giorni su 8.
Allo stesso spetterà l’importo di 100 euro in quanto il lavoratore ha svolto la propria attività lavorativa in presenza per tutto il periodo di marzo almeno su un contratto.
Il bonus sarà erogato dal sostituto d’imposta individuato dal lavoratore.
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Dal punto di vista tecnico, sono stati indicati dall’Agenzia delle Entrate i codici tributo per il recupero in compensazione da parte del sostituto d’imposta per il tramite dei modelli F24 e F24EP del premio di 100 euro.
Infatti, con la risoluzione 17/E del 2020, l’Agenzia delle Entrate, ha indicato che per il modello F24 ordinario verrà usato il codice tributo 1699, mentre per il modello F24EP il 169E e dovranno essere compilati i campi per dare evidenza del mese e l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del premio nei formati “00MM” e “AAAA”.
Si rammenta che per i sostituti, esiste la possibilità di rinviare l’attribuzione entro il mese di dicembre 2020.
SICINDUSTRIA
AREA LAVORO E WELFARE