Coronavirus - Indicazioni operative sul trasporto delle merci

lunedì 9 marzo 2020

 Prime indicazioni operative sul trasporto delle merci

 

Il DPCM dell'8 marzo non blocca le attività lavorative, produttive e di circolazione delle merci da, verso e all’interno delle cosiddette zone rosse, cioè quelle chiamate dal governo “a contenimento rafforzato”.

Le nuove limitazioni non vietano gli spostamenti per “comprovati” motivi di lavoro. Questo significa che sono permessi gli spostamenti verso e di ritorno dal posto di lavoro (essenziali per la continuità produttiva delle imprese), sempre che non ricorrano i presupposti del divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora, applicabile ai soggetti sottoposti a quarantena e/o risultati positivi al virus.

 

Questi spostamenti - per comprovati motivi di lavoro - sono consentiti anche da e verso l’esterno delle cd zone rosse anche nel rispetto delle ordinanze delle altre Regioni.

Idem per i lavoratori transfrontalieri.

 

In attesa delle indicazioni da parte dei Prefetti, gli interessati potranno comprovare il motivo lavorativo dello spostamento con documenti come

il cedolino paga

il tesserino di identificazione aziendale

una dichiarazione del datore di lavoro che attesti l’esigenza del viaggio

Tali documenti dovranno essere esibiti alle Autorità di pubblica sicurezza chiamate ad assicurare il monitoraggio delle misure di contenimento, cui si raccomanda di prestare la massima collaborazione.

 

La ratio del provvedimento (come già dei precedenti) è di limitare il più possibile gli spostamenti delle persone. In quest’ottica, rimane ferma la possibilità di ricorrere alle modalità di lavoro agile (richiamate nell’art. 2, lett. r, del DPCM per tutto il territorio nazionale), cui si aggiunge la raccomandazione ai datori di lavoro di favorire, in questa fase, la fruizione dei periodi di congedo ordinario o di ferie dei propri dipendenti.

 

Inoltre, i datori di lavoro sono chiamati a promuovere le opportune misure di prevenzione, a partire da quelle igienico-sanitarie contenute nell’Allegato al DPCM. Ciò sempre in attesa che vengano definite - per tutto il territorio nazionale - procedure omogenee per la continuità produttiva, logistica e distributiva, funzionali anche a individuare le misure di carattere precauzionale cui i soggetti che svolgono attività economiche organizzate possono subordinare l’accesso ai propri locali.

 

In più, le nuove limitazioni non determinano il blocco delle merci, in entrata e in uscita dalle zone rosse e circolanti al loro interno. Pertanto, il personale addetto alla conduzione dei mezzi di trasporto potrà fare ingresso dalle aree richiamate e uscire da esse, per svolgere le operazioni di consegna o prelievo delle merci stesse. Anche in questo caso, le comprovate esigenze di trasferimento potranno essere oggetto di verifica da parte delle Autorità competenti, mediante l’esibizione di idonea documentazione, tra cui i documenti di trasporto o le fatture di accompagnamento.

 

Inoltre, sempre nell’attesa che vengano definite le richiamate procedure omogenee, si suggerisce di adottare misure di prevenzione e cautela nei confronti dei trasportatori, quali, ad esempio:

a) limitare la discesa dai mezzi degli autisti e munirli di dispositivi medici a protezione di mani, naso e bocca;

b) qualora il carico/scarico richieda la discesa dal mezzo rispettare, in aggiunta, la misura di sicurezza della distanza di un metro tra le persone;

c) trasmettere la documentazione di trasporto in via telematica.

 


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