Addizionale provinciale sulle accise elettriche, ecco come ottenere il rimborso

giovedì 9 luglio 2020

 Gentile associato,

Ti informiamo che è possibile ottenere il rimborso dell’addizionale provinciale sulle accise elettriche del 2010 e del 2011. Mentre valuti se agire in giudizio per ottenere le somme versate, puoi inviare il modulo che abbiamo predisposto per interrompere la prescrizione (il cui termine è di 10 anni e dunque che scade tra pochi mesi per le accise 2010).

Ti suggeriamo un invio Pec o per raccomandata A/R.

Per maggiori chiarimenti e/o informazioni su come ottenere il rimborso ti invitiamo a rivolgerti ai nostri uffici

I DETTAGLI

COS’È L’ADDIZIONALE PROVINCIALE ALLE ACCISE ELETTRICHE

L’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica è un tributo che viene istituito nel 2007 ed abrogato il 01/01/2012. Nasce in favore delle province per qualsiasi uso effettuato in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese.

L’ABOLIZIONE/QUADRO NORMATIVO

Con il D. Lgs. 68/2011, con decorrenza 1° gennaio 2012, l’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica viene abolita perché in contrasto con la normativa europea – Direttiva Comunitaria 2008/118/CE.

Recentemente la Corte di Cassazione (con sentenze n. 27099/2019 e n. 27101/2019 del 23/10/2019), ha sentenziato l’inapplicabilità delle norme istitutive dell’addizionale provinciale sull’accisa sull’energia elettrica, confermando il diritto di richiedere il rimborso di quanto indebitamente versato.

 

SINTESI. Ogni Società che abbia pagato le suddette addizionali (generalmente riaddebitate dal fornitore in bolletta) negli anni 2010/2011, può infatti chiederne il rimborso alla società fornitrice di energia per la restituzione delle somme indebitamente versate.

 

A CHI CHIEDERE IL RIMBORSO

Il consumatore di energia (cioè l’imprenditore) dovrà rivolgersi IN SEDE CIVILE e chiedere il rimborso al fornitore. La giurisprudenza infatti ha puntualizzato che fornitore di energia e Stato vige un rapporto tributario; mentre tra fornitore e consumatore finale intercorre un rapporto civilistico. Per questo motivo, il consumatore finale può richiedere il rimborso solo al fornitore e questo, a sua volta può rivalersi sull’Amministrazione finanziaria.
Se risultasse impossibile o difficile richiedere l’addizionale provinciale al fornitore, a causa della situazione in cui questi si trova, si può eccezionalmente chiedere il rimborso direttamente all’Amministrazione finanziaria, dimostrando le circostanze che giustificano questa straordinaria legittimazione. La difficoltà può derivare, ad esempio, dal fatto che il fornitore sia sottoposto ad una procedura concorsuale (CGUE, sent. 27 aprile, C-564/15, punti 53-54; CGUE 31 maggio 2018, C-660 e 661/16, punti 65-66).

 

TERMINI DI PRESCRIZIONE

Trattandosi di rapporto di natura civilistica, i termini di prescrizione sono di 10 anni.
Il procedimento civile non sarà di particolare complessità: basterà dimostrare, bollette e pagamenti alla mano, di avere corrisposto l’addizionale per il periodo 2010 e 2011 e non ancora prescritto.

 

CONSIDERAZIONI

Allo stato attuale, in attesa di un auspicabile diverso pronunciamento da parte dello Stato, suggeriamo di inoltrare al fornitore di energia elettrica utilizzato negli anni 2010 e 2011 una PEC con lo scopo di interrompere la prescrizione.

Clicca qui per scaricare il fac simile del modulo interruttivo di prescrizione (n.b. l’importo da considerare è quello relativo alla sommatoria della voce “Addizionale enti locali” nelle fatture del periodo indicato. Per praticità è preferibile non indicare l’importo del rimborso nella PEC, come da bozza allegata).

In assenza di un diverso pronunciamento istituzionale, è doveroso anticiparVi che la risposta alla vostra istanza di rimborso sarà di rigetto, in quanto per i fornitori di energia è già scaduto il termine di prescrizione per la restituzione delle somme.

Per tentare di ottenere un effettivo risarcimento, dovrà essere Vostra cura avviare un’azione legale in sede civile nei confronti del fornitore. Con una sentenza favorevole della Cassazione sarà possibile al fornitore procedere nei confronti della Agenzia delle Dogane alla richiesta di risarcimento del tributo ritenuto indebito.

 

Per completezza si ricorda anche che Confindustria ha ripetutamente chiesto al governo un intervento legislativo che attribuisca alle imprese il diritto di agire direttamente nei confronti dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.


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