Cassa Integrazione, chiarimenti su malattia e riconoscimento festività

giovedì 16 aprile 2020

INTEGRAZIONE SALARIALE E MALATTIA

L'art. 3, comma 7, del Decreto Legislativo n. 148/2015 stabilisce che: "Il trattamento di integrazione salariale sostituisce in caso di malattia l'indennità giornaliera di malattia, nonché la eventuale integrazione contrattualmente prevista". Questa disposizione stabilisce che la cassa integrazione ordinaria (CIGO) e la cassa integrazione straordinaria (CIGS) sostituiscono l'indennità di malattia.

1) MALATTIA INSORTA DURANTE LA CIGO/CIGS A ZERO ORE

 

Nell’ipotesi di CIGO e/o CIGS a zero ore lavorate, ovverosia con sospensione dell’attività lavorativa, l’INPS con circolare n. 197/2015, ha ribadito quanto già chiarito in passato ovvero che "se durante la sospensione dal lavoro (cassa integrazione a 0 ore) insorge lo stato di malattia, il lavoratore continuerà ad usufruire delle integrazioni salariali: l’attività lavorativa è infatti totalmente sospesa, non c’è obbligo di prestazione da parte del lavoratore, che non dovrà quindi nemmeno comunicare lo stato di malattia e continuerà a percepire le integrazioni salariali". L'INPS pertanto "ritiene di poter confermare quanto già disciplinato in via amministrativa dall’Istituto".

Pertanto, se durante la sospensione dal lavoro (cassa integrazione a 0 ore) insorge lo stato di malattia, il lavoratore continuerà ad usufruire delle integrazioni salariali: l'attività lavorativa è infatti totalmente sospesa e non vi è obbligo di prestazione da parte del lavoratore, che non dovrà quindi nemmeno comunicare lo stato di malattia e continuerà a percepire le integrazioni salariali.

I criteri sono gli stessi sia per la CIGO che per la CIGS. Consolidata giurisprudenza stabilisce che "le indiscutibili differenze tra cassa integrazione straordinaria e ordinaria non escludono infatti che, quando l’attività produttiva è già totalmente sospesa per intervento della cassa integrazione, sia ordinaria che straordinaria, ed il lavoratore usufruisce del relativo trattamento, la malattia non può determinare quella sospensione del rapporto (art. 2110 c.c.) cui la indennità di malattia è correlata".

Quindi durante la CIG a zero ore c'è il diritto all'integrazione salariale, anche durante la malattia, che si concretizza nel riconoscimento in busta paga (nel caso di anticipazione datoriale) o nel bonifico disposto dall'Inps (nel caso di pagamento diretto dell'Inps), anche per la CIGO per Coronavirus Covid-19.

2) MALATTIA INSORTA PRIMA DELLA COLLOCAZIONE IN CIGO/CIGS A ZERO ORE

 

Nel caso in cui il lavoratore in malattia venga collocato, successivamente alla denuncia dell’evento morboso, in cassa integrazione ordinaria (CIGO) o cassa integrazione straordinaria (CIGS) da parte dell'azienda, l’INPS, sempre nella circolare n. 197 del 2 dicembre 2015 stabilisce che: "Qualora lo stato di malattia sia precedente l’inizio della sospensione dell’attività lavorativa si avranno due casi: se la totalità del personale in forza all’ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene ha sospeso l’attività, anche il lavoratore in malattia entrerà in CIG dalla data di inizio della stessa; qualora, invece, non venga sospesa dal lavoro la totalità del personale in forza all’ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene, il lavoratore in malattia continuerà a beneficiare dell’indennità di malattia, se prevista dalla vigente legislazione”.

Quindi nonostante l'art. 3, comma 7, del Decreto Legislativo n. 148 del 2015, preveda il principio di prevalenza dell'integrazione salariale rispetto all'indennità di malattia, l'Inps stabilisce una deroga in favore del lavoratore ma soltanto nell’ipotesi in cui ci si trovi di fronte ad una riduzione dell’orario di lavoro.

 

Quindi in tutti i casi di malattia insorta prima della CIGO o CIGS, ai fini delle prestazioni erogate dall'Inps, l'integrazione salariale sostituisce l'indennità di malattia nel caso di lavoratore in malattia collocato in CIGO o CIGS a zero ore, con sospensione della totalità del personale. L’indennità di malattia prevale sull’integrazione salariale nell’ipotesi di riduzione dell’orario di lavoro. In quest’ultimo caso spetta solo l'indennità di malattia e non l'integrazione della malattia da parte del datore di lavoro.

Sotto il profilo del pagamento, in caso di anticipazione datoriale della prestazione (esempio CIGO anche per Coronavirus causale Covid-19), il datore di lavoro erogherà in busta paga l'integrazione salariale, calcolata secondo legge, o nell’ipotesi di deroga in melius, l'indennità di malattia. In caso di pagamento diretto da parte dell'Inps, scelto come modalità durante la richiesta della CIGO ad esempio per Coronavirus causale Covid-19, sarà l'Istituto ad effettuare il bonifico della prestazione (integrazione salariale o indennità di malattia).

3) MALATTIA INSORTA PRIMA DELLA CIGO/CIGS AD ORARIO RIDOTTO

 

"Se l’intervento di cassa integrazione è relativo ad una contrazione dell’attività lavorativa, quindi riguarda dipendenti lavoranti ad orario ridotto, prevale l’indennità economica di malattia". Pertanto in caso di lavoratore in malattia che viene collocato durante lo stato morboso in cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) o cassa integrazione straordinaria (CIGS) per riduzione dell'orario di lavoro, l'Inps stabilisce che eroga l'indennità di malattia e non eroga, per le ore di integrazione salariale, il trattamento di integrazione salariale. A livello di pagamento, valgono gli stessi principi già esposti, ossia il datore di lavoro eroga la prestazione in busta paga in caso di opzione per l'anticipazione datoriale dell'integrazione salariale. E pertanto eroga l'indennità di malattia per tutte le ore. Nel caso di pagamento diretto da parte dell'Inps come modalità di pagamento scelta nella domanda di integrazione salariale, avremo una busta paga datoriale con riconoscimento dell'indennità di malattia per i giorni di stato morboso ma per la parte relativa alle ore di propria competenza, mentre l'Istituto erogherà con bonifico la prestazione riguardante le ore oggetto di integrazione salariale.

4) MALATTIA INSORTA DURANTE LA CIGO/CIGS AD ORARIO RIDOTTO

 

Quanto disposto dall'Inps nella circolare 197/2015 in materia di CIG e malattia, sempre nel disciplinare le "diverse fattispecie che in concreto possono verificarsi", riguarda anche la malattia insorta durante la cassa integrazione ordinaria o straordinaria con riduzione dell'orario di lavoro. Anche in questo caso l'Inps ritiene "di poter confermare quanto già disciplinato in via amministrativa dall’Istituto" ed anche nel caso di malattia insorta durante la CIGO/CIGS ad orario ridotto, stabilisce che: "Se l’intervento di cassa integrazione è relativo ad una contrazione dell’attività lavorativa, quindi riguarda dipendenti lavoranti ad orario ridotto, prevale l’indennità economica di malattia". Quindi non cambia la posizione dell'Istituto tra le due fattispecie, ossia malattia prima o durante la CIG con riduzione d'orario. Prevale sempre l'indennità di malattia, Per intenderci, si tratterebbe ad esempio del caso del lavoratore non in malattia che ha un contratto di lavoro a tempo pieno di 40 ore di cui 20 ore lavorate e 20 ore in cassa integrazione (ordinaria o straordinaria). Questo lavoratore se si ammala durante il periodo di riduzione dell'orario di lavoro, di fatto ha diritto all'indennità di malattia a pieno titolo per le 20 ore lavorabili, ma anche all'indennità di malattia che prevale sull'integrazione salariale per le altre 20 ore di CIGO o CIGS durante il periodo di malattia insorto in costanza di integrazione salariale.

INTEGRAZIONE SALARIALE E FESTIVITA’

In merito al trattamento economico dei lavoratori durante le festività si precisa quanto segue.

Nell’ipotesi in cui le festività sono godute senza prestazione lavorativa, deve essere corrisposto ai lavoratori non retribuiti in misura fissa mensile (di solito operai e/o lavoratori somministrati) un trattamento economico di festività rapportato a un 1/6 della retribuzione settimanale;

Qualora la festività non coincida con la domenica, non spetta alcun trattamento aggiuntivo per gli impiegati e gli altri lavoratori retribuiti in misura fissa mensile, atteso che la suddetta festività è già compresa nello stipendio.

In merito alla Pasqua (12.04.2020), quale festività mobile, pur essendo coincidente sempre con la domenica, non comporta quote aggiuntive della retribuzione (salvo eventuali deroghe contrattuali che prevedano una disciplina in melius).

Qualora la prestazione lavorativa avvenga nella giornata festiva dovrà essere riconosciuto, oltre al compenso spettante di cui sopra, anche quello per le ore lavorate, incrementato delle maggiorazioni percentuali per lavoro festivo come da CCNL applicato.

Per quanto riguarda i lavoratori che usufruiscono della CIGO e/o del FIS, se la festività infrasettimanale interviene in un periodo di CIGO/FIS il compenso previsto per la festività è:

a) a carico dell'azienda per i lavoratori:

- a orario ridotto e cioè che lavorano comunque una parte della settimana;

- sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti non in misura fissa mensile ma in rapporto alle ore, sospesi da non più di due settimane.

b) a carico dell’INPS per i lavoratori:

- sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti non in misura fissa mensile ma in rapporto alle ore, sospesi da oltre due settimane;

- sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti in misura fissa mensile sospesi anche da non più di due settimane.

In conclusione, nel caso di:

 

 

1. RETRIBUZIONE A ORE

A carico del datore di lavoro: le festività del 25 aprile, 1 maggio e 2 giugno, nonché tutte le festività che cadono nei primi 15 giorni dall'inizio della CIGO o FIS

A carico dell'Inps: le festività infrasettimanali, dopo i primi 15 giorni dall’inizio della CIGO/FIS, escludendo sabati e domeniche.

2. CIG A ORARIO RIDOTTO

A carico del datore di lavoro

3. ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE

Per la retribuzione delle festività è riconosciuto il diritto agli assegni per il nucleo familiare (nei limiti delle disposizioni di legge e di prassi dettate dall'Inps).

Non possono essere erogati complessivamente più di 6 assegni giornalieri per ciascuna settimana e 26 per ogni mese.

 

SICINDUSTRIA

AREA LAVORO E WELFARE


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