Contagio da Covid-19 e tutela infortunistica

giovedì 16 aprile 2020

CONTAGIO DA COVID-19 SUL LAVORO E TUTELA INFORTUNISTICA

 

Premessa

Il contagio da Covid-19 (c.d. “Coronavirus”) del lavoratore concretizza un infortunio sul lavoro e non una malattia professionale.

Il decreto “Cura Italia” prevede che “nei casi accertati di infezione, in occasione di lavoro, l'Inail assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell'infortunato”.

L’INAIL, con la circolare n. 13 del 2020, prendendo in esame la tutela infortunistica nei casi accertati di infezione da Coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, si riporta direttamente all'articolo 42, comma 2, del Decreto Legge n. 18/2020.

Le prestazioni Inail, nei casi accertati di infezioni da Coronavirus in occasione di lavoro, sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con la conseguente astensione dal lavoro.

Questi eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico.

Ambito della tutela

L’Inail tutela le malattie infettive e parassitarie inquadrandole, per l’aspetto assicurativo, nella categoria degli infortuni sul lavoro: in questi casi, infatti, la causa virulenta è equiparata a quella violenta.

Le malattie ascrivibili al COVID 19 rientrano in tale ambito di tutela.

Sono destinatari di tale tutela, i lavoratori dipendenti e assimilati (lavoratori parasubordinati, sportivi professionisti dipendenti e lavoratori appartenenti all’area dirigenziale).

Nell’attuale situazione pandemica, l’ambito della tutela riguarda innanzitutto gli operatori sanitari esposti a un elevato rischio di contagio, aggravato fino a diventare specifico. Per tali operatori vige la presunzione semplice di origine professionale, considerata appunto la elevatissima probabilità che gli operatori sanitari vengano a contatto con il nuovo Coronavirus.

A una condizione di elevato rischio di contagio possono essere ricondotte anche altre attività lavorative che comportano il costante contatto con il pubblico/l’utenza, quali, ad esempio, lavoratori che operano:

in front-office,

alla cassa,

addetti alle vendite/banconisti,

personale non sanitario operante all’interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie,

operatori del trasporto

ecc.

 

Le predette situazioni non esauriscono, però, l’ambito di intervento in quanto residuano quei casi, che devono comunque essere tutelati, nei quali manca l’indicazione o la prova di specifici episodi contagianti o comunque di indizi “gravi precisi e concordanti” tali da far scattare ai fini dell’accertamento medico-legale la presunzione semplice.

La Corte di Cassazione si è più volte pronunciata per individuare i casi di riconducibilità all’“occasione di lavoro” dell’infortunio occorso al lavoratore. In particolare, secondo la Corte, affinché l’infortunio sia indennizzabile da parte dell’Inail, non è necessario che sia avvenuto nell’espletamento delle mansioni tipiche disimpegnate dal lavoratore essendo sufficiente che lo stesso sia avvenuto durante lo svolgimento di attività strumentali o accessorie.

Ai fini del riconoscimento dell’infortunio è importante:

l’acquisizione della certificazione dell’avvenuto contagio,

la riconducibilità dello stesso all’occasione di lavoro.

 

Compilazione denuncia

Nei casi accertati di infezione da Coronavirus in occasione di lavoro, il medico certificatore deve predisporre e trasmettere telematicamente la prescritta certificazione medica (prevista dall’articolo 53, commi 8, 9 e 10, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124) all’INAIL, che prende in carico e assicura la relativa tutela all’infortunato, ai sensi delle vigenti disposizioni, al pari di qualsiasi altro infortunio.

Il certificato medico dovrà essere redatto secondo i criteri di cui all’articolo 53, riportando i dati anagrafici completi del lavoratore, quelli del datore di lavoro, la data dell’evento/contagio, la data di astensione dal lavoro per inabilità temporanea assoluta conseguente al contagio da virus ovvero la data di astensione dal lavoro per quarantena o permanenza domiciliare fiduciaria del lavoratore sempre legata all’accertamento dell’avvenuto contagio e, in particolare, per le fattispecie per le quali non opera la presunzione semplice dell’avvenuto contagio in relazione al rischio professionale specifico, le cause e circostanze, la natura della lesione e il rapporto con le cause denunciate.

Particolare attenzione dovrà essere posta nella valorizzazione dei campi relativi alla data:

evento,

abbandono lavoro,

di conoscenza dei riferimenti della certificazione medica attestante l’avvenuto contagio,

 

I termini per la trasmissione telematica della denuncia all’INAIL decorrono solo dalla conoscenza positiva, da parte del datore di lavoro, dell’avvenuto contagio.

Nei casi in cui arrivi all’INAIL della documentazione utile per l’apertura del caso di malattia-infortunio mancante però del dato sanitario dell’avvenuto contagio, è necessario, per il proseguimento dell’istruttoria, acquisire tempestivamente la documentazione attestante la conferma diagnostica del contagio. Potrà essere in questo caso utilizzata anche la documentazione in possesso degli infortunati.

La documentazione clinico-strumentale è indispensabile per la verifica della regolarità sanitaria e amministrativa per l’ammissione del caso alla tutela INAIL.

Per i datori di lavoro assicurati all’Inail l’obbligo della comunicazione d’infortunio ai fini statistici e informativi si considera comunque assolto per mezzo della denuncia/comunicazione d’infortunio.

Esclusivamente per le denunce che sono state presentate nel primo periodo di contagio da Covid-19, l’INAIL ha previsto una deroga per la suddetta compilazione, precisando alle proprie sedi territoriali di accettare anche la semplice certificazione di malattia redatta sulla modulistica dell’Inps per l’apertura delle pratiche relative ai casi di infezione trattati come infortuni sul lavoro, se contratti durante l’attività.

In tal caso, però, ai fini del riconoscimento della tutela infortunistica sarà necessaria un’integrazione documentale idonea a comprovare l’infezione e gli elementi indispensabili per ricondurla all’occasione di lavoro, dati che non si evincono dal certificato di malattia.

Per quanto riguarda la compilazione del certificato di infortunio, il medico, sulla base delle informazioni in suo possesso al momento della redazione del certificato, non deve inserire l’ora ma la sola data dell’evento che, in mancanza di altri elementi, coincide con la data di inizio dell’astensione dal lavoro indicatagli dal lavoratore.

Le prestazioni INAIL, nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro, sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con la conseguente astensione dal lavoro.

Per chiarire tutti i dubbi legati all’accertamento medico-legale e alla tutela assicurativa dei casi di contagio sul lavoro da Covid-19, l’INAIL ha pubblicato delle FAQ (che si allegano alla presente nota) che rispondono alle domande più frequenti, dalle modalità di riconoscimento dell’infortunio alle categorie di lavoratori per le quali vale la presunzione di esposizione professionale.

Decorrenza tutela INAIL

Il termine iniziale decorre dal primo giorno di astensione dal lavoro attestato da certificazione medica per avvenuto contagio, ovvero dal primo giorno di astensione dal lavoro coincidente con l’inizio della quarantena, sempre per contagio da nuovo Coronavirus computando da tali date i giorni di franchigia ai fini del calcolo della prestazione economica per inabilità temporanea assoluta al lavoro.

Erogazione della prestazione prevista dal Fondo gravi infortuni

Nel caso di decesso del lavoratore spetta ai familiari, ai sensi della disciplina vigente, anche la prestazione economica una tantum prevista dal Fondo delle vittime di gravi infortuni sul lavoro.

La prestazione è prevista sia per i soggetti assicurati con INAIL che per quelli per i quali non sussiste il predetto obbligo, come per esempio militari, vigili del fuoco, forze di polizia, liberi professionisti, etc.

Esclusione degli eventi infortunistici derivanti da infezione da nuovo Coronavirus dalla determinazione dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico

La disposizione normativa precisa che gli eventi lesivi derivanti da infezioni da nuovo Coronavirus – in occasione di lavoro – gravano sulla gestione assicurativa dell’Inail, e dispone che gli eventi in questione non sono computati ai fini della determinazione dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico

In analogia alle altre tipologie di infortuni, come per esempio gli infortuni in itinere, gli effetti degli eventi in esame non entrano a far parte del bilancio infortunistico dell’azienda in termini di oscillazione in malus del tasso applicato, ma sono attribuiti secondo principi di mutualità, mediante forme di “caricamento” indiretto in sede di determinazione dei tassi medi di lavorazione.

L’Inail ha adeguato le procedure per procedere alla rilevazione a livello centrale dei casi di malattia-infortunio dovuti al contagio da nuovo Coronavirus, identificati con specifico codice E nell’apposita procedura Car.cli.web.

Infortunio sul lavoro in itinere occorso durante il periodo di emergenza da COVID – 19

L’assicurazione infortunistica opera nell’ipotesi di infortunio occorso a lavoratore assicurato durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro.

Rientrano in questa fattispecie non solo gli incidenti da circolazione stradale, ma anche gli eventi di contagio da nuovo Coronavirus accaduti durante tale percorso sono configurabili come infortunio in itinere.

In tale fattispecie il dato epidemiologico guida il riconoscimento medico-legale.

In merito all’utilizzo del mezzo di trasporto, poiché il rischio di contagio è molto più probabile in aree o a bordo di mezzi pubblici affollati, al fine di ridurne la portata, per tutti i lavoratori che devono recarsi sul luogo di lavoro per lavorare è considerato necessitato l’uso del mezzo privato per raggiungere dalla propria abitazione il luogo di lavoro e viceversa.

Tale deroga vale per tutta la durata del periodo di emergenza epidemiologica.

Restano invariate per il resto le disposizioni impartite per la disciplina e la gestione degli infortuni in itinere

Per completezza si allegano le Faq redatte dall'Inail

SICINDUSTRIA

AREA LAVORO E WELFARE

 

 


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