Rimborso delle Accise Elettriche
Il percorso per ottenere la restituzione dell’addizionale provinciale sulle accise elettriche indebitamente versate non è affatto agevole.
Al riguardo la giurisprudenza di Cassazione è chiara sulla spettanza del rimborso, ma individua una via tortuosa per ottenerlo.
Non basta chiedere il rimborso con un atto interruttivo di prescrizione al fornitore di energia elettrica, MA È NECESSARIO AGIRE IN GIUDIZIO CONTRO IL FORNITORE DI ENERGIA ELETTRICA PER OTTENERE LA RESTITUZIONE DEI TRIBUTI INDEBITAMENTE VERSATI.
Questa è la sintesi finale di un paradosso normativo che si è creato.
Ecco che cosa è successo
L’ILLEGITTIMITÀ
Con una serie di sentenze del 2019 e del 2020 – per esempio la 15198 del 2019 - la Cassazione ha definitivamente stabilito l'illegittimità delle addizionali all' accisa sull' energia elettrica previste dall' articolo 6, Dl 511/1988, convertito in legge 20/1989 per contrasto con il diritto comunitario (articolo 1, par. 2, della direttiva 2008/118/Ce).
L’INCOMPATIBILITÀ CON L’UE
Nel 2012 il legislatore aveva integralmente abrogato tali imposte (articolo 4, comma 10, Dl 16/2012) proprio per conformarsi alla disciplina comunitaria, senza però disporre specificamente alcun rimborso per coloro che le avevano già versate. Anzi, lo Stato si è sempre opposto alle richieste di rimborso inoltrate dagli operatori del settore dando luogo a una serie di contenziosi.
L' elaborazione giurisprudenziale al termine di questi giudizi ha acclarato definitivamente l'illegittimità del tributo. Però ha anche stabilito che la legittimazione al rimborso spetti unicamente ai soggetti passivi dell'imposta, cioè ai fornitori di energia elettrica, perché erano i soggetti deputati al versamento dell'imposta allo Stato.
IL PARADOSSO
I clienti dunque non possono agire verso lo Stato. Ma paradossalmente neanche i fornitori possono agire verso lo Stato, perché hanno esercitato il diritto di rivalsa e hanno traslato il tributo sulle bollette. Se chiedessero il rimborso, sarebbe indebito.
LA VIA D’USCITA
L’unica possibilità che attualmente esiste per ottenere il rimborso dallo Stato è che IL CLIENTE PROMUOVA IN SEDE CIVILE VERSO IL FORNITORE UNA RIPETIZIONE DELLE ACCISE INDEBITAMENTE VERSATE.
Solo dopo che verrà condannato al risarcimento del cliente il fornitore potrà rivolgersi direttamente allo Stato per ottenere il rimborso.
OCCORRE FAR PRESTO
Il diritto al rimborso del cliente si prescrive in dieci anni dal pagamento dell'imposta: ciò significa che, ad oggi si potranno chiedere a rimborso solo le imposte pagate a partire da luglio 2010 e sino al termine del primo trimestre 2012, quando l'addizionale è stata abrogata)
COSA FARE – IL CONSORZIO ENERGIA
Tra le opportunità e i servizi offerti dalla convenzione che Sicindustria ha siglato con il CEII (Consorzio Energia per l’Industria e l’Innovazione) c'è l'assistenza per ottenere il rimborso dell’addizionale provinciale sulle accise elettriche.
Sulla base dell’accordo, il Consorzio offre gratuitamente a tutte le imprese associate la prima valutazione sulla base dei dati sui consumi energetici. Offre altresì la consulenza e l’assistenza legale per il giudizio in sede civile a condizioni di estremo vantaggio per le imprese.